IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, in caso
di persistente inattivita' degli organi  regionali  nei  riguardi  di
adempimenti  da  svolgersi in termini perentori previsti dalla legge,
attribuisce al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita',  il  potere  di  disporre  il  compimento,  in  sostituzione
dell'amministrazione regionale, degli atti relativi;
  Visto  l'art.  6  del  decreto del Ministro della sanita' 11 luglio
1988,  n.  350,  concernente  disciplina  dell'impiego  nel  Servizio
sanitario   nazionale   del   ricettario   standardizzato  a  lettura
automatica, emanato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   in  attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29 dicembre 1987, n. 531, con il quale e' demandata alle
regioni l'attivazione dei servizi  di  acquisizione  dei  dati  delle
prescrizioni mediche mediante lettori ottici automatici;
  Visto  l'art. 1, comma 10, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, che
fissa al 30 giugno 1989 il termine entro il quale  le  regioni  e  le
province  autonome  debbono  dotarsi  del  sistema di controllo delle
prescrizioni farmaceutiche mediante lettura  automatica,  stabilendo,
per  il  caso  di  mancato  adempimento, che si provveda ai sensi del
richiamato art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  rapporto  del  Ministro  della sanita' in data 12 aprile
1990, che  evidenzia  come  nelle  regioni  Valle  d'Aosta,  Abruzzo,
Campania e Sardegna, nonostante i reiterati interventi sollecitatori,
permanga un acclarato stato di grave  ritardo  nel  compimento  degli
atti di cui trattasi;
  Ritenuto  pertanto  che  nei  confroni delle regioni sopra indicate
debba procedersi agli interventi sostitutivi di cui all'art. 1, comma
10, della citata legge 1› febbraio 1989, n. 37;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 1990;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  garantire  la piena e tempestiva attuazione di
quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 10 febbraio  1989,
n.  37,  il  Ministro  della  sanita' e' incaricato di provvedere con
propri atti a quanto necessario in sostituzione delle amministrazioni
regionali  della  Valle d'Aosta, dell'Abruzzo, della Campania e della
Sardegna, procedendo, in particolare:
    a) all'approvvigionamento del ricettario standardizzato a lettura
automatica di cui al decreto del Ministro  della  sanita'  11  luglio
1988,  n. 350, richiamato in premessa, nonche' alla diramazione delle
conseguenti istruzioni in materia di conservazione,  distribuzione  e
impiego delle ricette;
    b)   alla   individuazione,   con   l'assistenza   delle  regioni
interessate,  dell'assetto  organizzativo   del   servizio   per   il
trattamento  automatico  delle  ricette  nell'ambito  della  regione,
nonche' alla  definizione  del  relativo  piano  di  attuazione,  con
riguardo sia alle esigenze gestionali che alle procedure di controllo
delle  prescrizioni  e  agli  obiettivi  della  promozione  e   della
revisione della qualita' delle prestazioni;
    c)  alla  acquisizione  dei  beni  e  dei  servizi  necessari per
l'impianto, la attivazione e il funzionamento a  regime  dei  servizi
anzidetti,   all'adozione   delle  misure  concernenti  il  personale
occorrente per la  eventuale  gestione  diretta  del  servizio  e  la
stipula  di  accordi  e  contratti  per  l'affidamento  a terzi della
gestione stessa, anche  con  il  ricorso  alle  modalita'  gestionali
previste  dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21
febbraio 1989, n. 94.
  2.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto dal presente decreto il
Ministro della sanita' e' autorizzato a procedere  nell'ambito  delle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 15 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  3.  Gli  oneri  derivanti  dalle  acquisizioni  di  beni  e servizi
disposte  in  esecuzione  del  presente  decreto  fanno  carico  alle
regioni, che faranno fronte utilizzando le risorse all'uopo vincolate
del fondo sanitario nazionale, a norma delle deliberazioni  del  CIPE
in data 28 gennaio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 maggio 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                        ANDREOTTI
 Il Ministro della sanita'
        DE LORENZO